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DI BATTISTA - 11.05.2016 OTTOEMEZZO

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giovedì 24 dicembre 2015

Boschi, non c’è conflitto: grazie alla legge di Berlusconi

Maria Elena Boschi si è mossa in conflitto di interessi sul caso Banca Etruria? Il deputato del Movimento Cinque Stelle Alessandro Di Battista ha chiesto informazioni ieri, l’Antitrust sta rispondendo oggi. La risposta è no. Ma solo grazie al dispositivo della legge Frattini, voluta da Berlusconi per sterilizzare il proprio conflitto di interessi. Boschi, infatti, ha potuto giovare del meccanismo dell’uscita dalla stanza che consente, secondo la Frattini, di non influenzare le decisioni. E comunque con qualche dettaglio che può creare comunque imbarazzo al ministro delle Riforme.
L’Autorità guidata da Giovanni Pitruzzella deve pronunciarsi sulla base della legge Frattini del 2004. Che fu fatta dal governo Berlusconi, quindi non certo particolarmente stringente.
L’articolo 3 della Legge Frattini stabilisce che c’è conflitto di interessi in capo a una carica di governo quando il titolare di una carica di governo partecipa a un atto o omette un atto che ha “Un’incidenza specifica e preferenziale sul patrimonio del titolare (cioè del ministro, ndr) del coniuge, o dei parenti entro il secondo grado” e, secondo requisito, “con danno per l’interesse pubblico”.
Gli atti a cui ha partecipato la Boschi hanno queste caratteristiche. Il decreto 180 del 16 novembre, quello che recepisce la normativa europea sul bail-in, in particolare l’articolo 35 comma 3 che stabilisce l’esercizio dell’azione di responsabilità . Se c’è un danno, è il commissario speciale della Banca d’Italia che deve attivarsi per chiedere risarcimento. In questi giorni si è parlato di uno “scudo” per il padre della Boschi, Pier Luigi, quando era vicepresidente della Popolare dell’Etruria, anche se la norma è sostanzialmente identica a quella del testo unico bancario relativa alle banche in liquidazione coatta amministrativa.
Sotto il primo profilo, quello dell’incidenza specifica e preferenziale, si limita a specificare e regolare le modalità in cui si fanno valere le responsabilità verso gli organi amministrativi e di controllo. Quanto al requisito del danno, sempre ai sensi dell’art. 5 del regolamento attuativo della legge Frattini, l’atto deve essere idoneo “ad alterare il corretto funzionamento del mercato”. Questa circostanza, secondo gli uffici dell’Antitrust, non si riscontra nel caso specifico.
Il primo provvedimento sensibile è quello del gennaio 2015: la riforma delle banche popolari (misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti) che diventano società per azioni. L’Antitrust, sulla base delle informazioni trasmesse dalla presidenza del Consiglio dei ministri, ha verificato che la Boschi non era presente alla riunione del 20 gennaio, dove è stato deciso il decreto pubblicato sulla gazzetta ufficiale quattro giorni dopo.
Se palazzo Chigi ha detto la verità su quel Consiglio non spetta all’Antitrust stabilirlo.
Per quanto riguarda il decreto del 22 novembre, il famigerato decreto salva Banche, in base alle informazioni fornite dal segretario generale della presidenza del Consiglio, la Boschi non ha partecipato.
Poi c’è il decreto 180 del 16 novembre, quello che recepisce nell’ordinamento italiano le norme europee sul bail-in. Il 10 settembre c’è una prima seduta del Consiglio dei ministri dove viene approvato lo schema preliminare del decreto legislativo da inviare alle commissioni parlamentari. A questa riunione, la Boschi risultava presente.
Non ha partecipato invece alle sedute successive del 6 novembre e del 13 novembre in cui il provvedimento legislativo fu prima esaminato nel merito e poi approvato in via definitiva. In base allo spirito della legge Frattini, partecipare è il primo requisito per poter influire sulle decisioni e quindi manifestare il conflitto di interesse.

Di Battista ha chiesto anche se la Boschi, quando fu nominata ministro, compilò le dichiarazioni sul suo patrimonio e dei famigliari: sono arrivate all’Antitrust nei tempi previsti il 21 maggio 2015, dopo richiesta del 3 aprile 2015. Ma qui c’è un dettaglio rilevante: nella comunicazione all’Antitrust la Boschi non comunicò il possesso delle azioni di Banca Etruria.

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